Accesso ai servizi

ACCESSO CIVICO

Estratto da " Piano triennale di prevenzione della corruzione2021/2023  appendice al Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs.231/2001".
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la società abbia omesso di pubblicare, come per legge e, allo scopo di favorire forma diffuse di controllo, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La richiesta è gratuita, salvo il rimborso del costo sostenuto dalla Società Stresa Servizi per la riproduzione su supporti materiali, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e deve essere presentata compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito della società, tramite spedizione ai seguenti indirizzi: - tramite PEC all’indirizzo: stresaservizi@pec.it

- tramite mail all’indirizzo: responsabile.anticorruzione@stresaservizi.it

- tramite posta ordinaria all’indirizzo: P.le Europa 3 – 28838 Stresa (VB)

- direttamente presso il protocollo della Società Stresa Servizi

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, cura la istruttoria e ne informa il richiedente.

Entro 30 giorni, se i documenti richiesti sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, la Società Stresa Servizi   pubblica nel proprio sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Se i documenti richiesti non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria la Società Stresa Servizi provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Il procedimento di accesso civico deve pertanto concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Nel caso in cui i documenti o i dati riguardino anche controinteressati, la Società Stresa Servizi ne dà comunicazione tempestiva agli stessi, con preghiera di concedere l’assenso entro 10 giorni. Nel caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, la Società Stresa Servizi ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis del D. Lgs. n. n. 33/2013. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della Società Stresa Servizi informazioni sull’esito delle istanze.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a) - sicurezza pubblica e l’ordine pubblico - il suddetto Responsabile provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 (articolo 116 del Codice del processo amministrativo ).


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